Avevate prenotato una luna di miele in un resort a 5 stelle alle Isole Fiji e vi siete ritrovati a trascorrere la vacanza più dolce della vostra vita in un hotel senza stelle?

Siete arrivati nella meta esotica tanto agognata, ma vi rifiutano l’ingresso nel Paese perchè siete privi del visto di ingresso necessario?

La vostra vacanza si è trasformata in un incubo o non si è dimostrata all’altezza delle vostre aspettative? Siete stressate per il sogno infranto e cominciate a non sopportare vostro marito?

Vi hanno derubato del vostro orologio Vacheron Constantin mentre passeggiavate sulla spiaggia di Recife?

Non preoccupatevi, la legge vi viene in aiuto!

Sono infatti risarcibili i danni patrimoniali e non patrimoniali, intesi questi come disagi psico-fisici ed emotivi subiti a causa della mancata realizzazione della vacanza programmata e della delusione avuta in conseguenza dell’inadempimento del contratto concluso con l’agenzia turistica o con il tour operator al quale vi siete rivolti.

La giurisprudenza comunitaria, data la crescente importanza attribuita da tutti gli ordinamenti giuridici europei alla vacanza quale “bene giuridico suscettibile di valutazione economica “, ha da anni riconosciuto il diritto del consumatore al risarcimento del danno morale derivante dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite nel corso di viaggio all inclusive (Corte di Giustizia, 12 marzo 2002 numero 168).

Anche la giurisprudenza e la dottrina italiana si sono allineate a tale orientamento ed hanno ormai pacificamente riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni-conseguenza derivanti dall’impossibilità di trascorrere un sereno e meritato periodo di vacanza, rovinato da imprevisti, ritardi e difficoltà non imputabili al consumatore.

La possibilità di ristoro dei danni da vacanza da rovinata è espressamente regolamentata dall’articolo 47 del Codice del Turismo (decreto legislativo 23 maggio 2011, numero 79), applicabile esclusivamente ai pacchetti turistici , secondo cui “Nel caso in cui l’inadempimento o l’inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza ai sensi dell’articolo 1455 C.c., il turista può chiedere, oltre indipendemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso e dall’irreperibilità dell’occasione perduta“.

Nel danno da vacanza rovinata, sono dunque risarcibili due voci di danno: il danno patrimoniale, per gli esborsi economici sostenuti e il danno esistenziale o morale, causato dalla delusione e dallo stress subiti a causa del disservizio, più difficilmente quantificabile e nella maggior parte dei casi, liquidato in via equitativa dal giudice.

Due infatti sono gli aspetti fondamentali su cui va ad incidere il minore o mancato godimento della vacanza prenotata:

1. la sfera di realizzazione dell’individuo che vive un peggioramento obiettivo delle sue aspettative volte a trascorrere un periodo di relax e svago;

2. il peggioramento del suo rientro alla vita quotidiana, essendosi la vacanza trasformata in un periodo di nervosismo ed ansie.

Tra le ipotesi tipiche in cui la giustizia ha accordato tutela risarcitoria, vi sono i seguenti:

•       alloggio non corrispondente a quello prenotato;

•       sussistenza di lavori di ristrutturazione durante il soggiorno;

•       cibo eccessivamente scadente e indisponibilità di posti nelle aree ristorante;

•       assenza di alcuni dei servizi pubblicizzati nelle brochure informative;

•       mancata consegna del bagaglio e della conseguente impossibilità di usufruirne durante la vacanza;

•       cambiamento della località turistica o della struttura alberghiera, per indisponibilità di posti.

Tra i casi più recenti ricordiamo la vicenda approdata all’esame della Corte di Cassazione (Cass. Civile, sentenza 25410 del gennaio 2013) che ha visto protagonisti una coppia che nel 2004 aveva prenotato un viaggio di nozze in Thailandia.

Arrivati a destinazione, ecco la sgradita sorpresa: alla neo sposa, di nazionalità ecuadoregna, viene vietato l’ingresso nel Paese per la mancanza di visto turistico del Consolato, indispensabile per i cittadini extracomunitari.

La luna di miele, durata quanto il viaggio in aereo, viene irrimediabilmente rovinata ma, i due coniugi una volta ritornati in Italia ed adite le vie legali, riescono ad ottenere un’amara vittoria.

Secondo il Supremo Collegio, trattandosi di viaggio di nozze, l’impedimento all’ingresso nel Paese di destinazione a carico di uno degli sposi, ha precluso del tutto ad entrambi i viaggiatori il comune godimento della vacanza, “che costituiva lo scopo immediato del viaggio di nozze”.

Entrambi avevano il diritto di ricevere le adeguate informazioni relative ai permessi per entrare nel paese di destinazione, informazioni che rientravano nei doveri dell’agenzia di viaggi, la quale ha posto in essere un comportamento gravemente omissivo.

Impiegando l’ordinaria diligenza, l’agenzia di viaggi, che in qualità di professionista è tenuta a sapere quali paesi stranieri e per quali viaggiatori è richiesto il visto di ingresso, avrebbe dovuto “almeno mettere in allarme i clienti circa la possibilità che la nazionalità ecuadoregna avrebbe potuto costituire un ostacolo per visitare la Thailandia “.

Luna di miele disastrosa, ma risarcimento assicurato per i neo sposi!

Di recente la Corte di Cassazione si è pronunciata di nuovo sul tema.

Un turista, aggredito fisicamente e derubato di un prezioso orologio d’oro, cita in giudizio il tour operator per chiedere la condanna al risarcimento dei danni patiti in occasione della rapina subita all’interno di un villaggio turistico.

La Corte, con ordinanza del 16/03/2017 n. 6830, dà ragione allo sfortunato turista ribadendo i seguenti principi: “Il danno non patrimoniale da vacanza rovinata richiede la verifica della gravità della lesione e della serietà del pregiudizio patito dall’istante, al fine di accertarne la compatibilità col principio di tolleranza delle lesioni minime, e si traduce in un’operazione di bilanciamento demandata al prudente apprezzamento del giudice di merito, il quale, dalla constatazione della violazione della norma di legge che contempla il diritto oggetto di lesione, attribuisce rilievo solo a quelle condotte che offendono in modo sensibile la portata effettiva dello stesso”.

Quindi, turisti, se avete sfortunatamente ravvisato nel vostro periodo di ferie un inadempimento contrattuale che ha influito negativamente sul periodo di vacanza, sappiate che la legge tutela e riconosce lo stress e i disagi che avete dovuto subire.

Pertanto, una volta rientrati a casa dopo le vacanze disastrose, affrettatevi: avete a disposizione solo dieci giorni per denunciare per iscritto al tour operator, con raccomandata a.r., ai sensi dell’articolo 43 del Codice del Turismo, l’inesatto adempimento e le difformità dagli standard qualitativi del servizio promessi o pubblicizzati. Fotografie, filmati e testimonianze si possono rivelare solidi alleati per la vostra denuncia.

Avv. Afrikah De Mattia