A questo interrogativo ha risposto di recente il Tribunale di Milano, sez. XIII Civile, con sentenza del 17/03/2017.
Ma partiamo dai fatti.
Un Condominio di Milano cita in giudizio una condomina chiedendo al giudice adito la condanna della convenuta alla riduzione in pristino dell’aspetto della facciata condominiale con eliminazione di una zanzariera apposta sul balcone della cucina dell’appartamento di proprietà esclusiva della convenuta.
Nella specie si trattava di zanzariera perimetrale rimovibile con montanti dello stesso colore bianco delle ringhiere dei balconi posizionati sulla facciata del condominio in questione e ricoperta altresì da tendaggi da sole di colore identico a quelle dei tendaggi dei vicini di casa e “non lesiva dello stile architettonico del condominio medesimo” secondo le difese della convenuta.
Tali difese vengono accolte dal Tribunale di Milano che sottolineando l’inesistenza, nel regolamento di condominio, del preciso divieto di apposizione di zanzariere sulla facciata condominiale e nelle proprietà private, ha stabilito: “(…)com’è noto , le norme di un regolamento di condominio , aventi natura contrattuale, possono derogare od integrare la disciplina legale. Tali norme, possono dare del concetto di decoro architettonico una definizione più rigorosa di quella accolta dall’art. 1120 C.c., sì da estendere il divieto di immutazione sino ad imporre la conservazione degli elementi attinenti alla simmetria, all’estetica, all’aspetto generale dell’edificio, quali esistenti nel momento della sua costruzione od in quello della manifestazione negoziale successiva. In tali casi ne deriva l’illegittimità di tutte le opere che violino quanto disposto dal regolamento condominiale”.
Il Giudice deve quindi adottare nei singoli casi concreti,criteri di minore o maggiore rigore, considerando le caratteristiche del singolo edificio o della parte di esso interessata accertando ” se esso avesse originariamente ed in quale misura un’unitarietà di linee e di stile, suscettibile di significativa alterazione in relazione all’innovazione (..)”.
E ancora.
“(…) in tema di condominio degli edifici, la tutela del decoro architettonico,di cui all’art. 1120, co.2, è stata disciplinata in considerazione dell’apprezzabile alterazione delle linee e delle strutture fondamentali dell’edificio, od anche di sue singole parti o elementi dotati di sostanziale autonomia,e della consequenziale diminuzione dell’intero edificio e, quindi, di ciascuna delle unità immobiliari che lo compongono”.
Caso per caso compito del giudice è quello di accertare che l’eventuale alterazione sia “appariscente e non di trascurabile entità e tale da provocare un pregiudizio estetico dell’insieme suscettibile di valutazione economica “.
In tal senso, una recente sentenza della Suprema Corte, con riferimento ad un condominio dotato di un regolamento che vietata ogni variazione dell’aspetto esteriore dell’immobile, ritenne valida la delibera dell’assemblea volta ad impedire ad uno dei condomini, sul balcone di sua proprietà, l’installazione di una zanzariera con telaio in alluminio, immediatamente visibile dall’esterno, in quanto lesiva del decoro architettonico dell’edificio (Cass. Civ. 29/04/2005 n. 8883).
Piena vittoria della condomina milanese la cui zanzariera è stata considerata perfettamente in linea con lo stile architettonico del condominio e notti insonni, o quasi, per gli altri condomini, per il caldo, le zanzare e le spese legali!